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ICI 2006

DOMANDA:

45. Lo scrivente Comune ha emesso n. 4 avvisi di accertamento ICI (3 per omessa dich ICI e 1 per infedele dich. ICI)ad un contribuente con irrogazione di sanzioni ed interessi.

La motivazione è quella di seguito descritta:

Il Sig…… è proprietario di un immobile (cat. C/3) che nel 1986 ha subito una modifica strutturale (ampliamento da mq. 355 a mq. 427) variazione portata in catasto nel 1986 n. C 2312.001/1986 .

La nuova rendita catastale di € 2.734,54 è stata messa in atti dal catasto in data 25.03.1999 (la vecchia rendita era di € 1943,43).

Il contribuente ha sempre pagato sulla base della vecchia rendita catastale (La dichiarazione originaria ICI non è agli atti del Comune e il contribuente non  ha prodotto il cartaceo) e anche nel 2002 all’atto della vendita dell’immobile ha presentato la dichiarazione per cessione dichiarando la  vecchia rendita.

Il comune ha ritenuto di procedere all’irrogazione di sanzioni ed interessi in quanto si esula secondo la ns. interpretazione dall’art. 74 della L. 342/2000 considerato che il soggetto era a conoscenza della modifica strutturale e avrebbe dovuto pagare sulla base di una rendita catastale presunta costituita da quella dei fabbricati similari.

Il contribuente non vuole pagare le sanzioni e gli interessi avvalendosi del dettato dell’art.74 suddetto e dicendo che lui avrebbe potuto presentare una rendita presunta di una (1) lira superiore alla vecchia e noi non avremmo potuto pretendere niente; vuole quindi procedere tramite presentazione di ricorso in commissione tributaria.

Considerato che:

gli importi degli avvisi sono i seguenti:

Anno 1999: € 810,33 di cui diff. Imp per .€ 539,93;  sanz. € 134,98; Inter. € 130,26; spese not. € 5,16

Anno 2000: € 781,27 di cui diff. Imp per .€ 539,93;  sanz. € 134,98; Inter. € 103,26; spese not. € 5,16

Anno 2001: € 754,28 di cui diff. Imp per .€ 539,93;  sanz. € 134,98; Inter. € 76,27; spese not. € 5,16

Anno 2002: € 665,56 di cui diff. Imp per .€ 539,93;  sanz. € 67,93; Inter. € 52,98; spese not. € 5,16   

(Le sanzioni sono già ridotte ad ¼ (come se ci fosse l’adesione formale)).

Secondo lei è opportuno (dal punto di vista dell’economicità per il Comune) che vengano rettificati gli atti eliminando le sanzioni e gli interessi o dire al contribuente di procedere alla proposizione del ricorso? Quante probabilità di vittoria può avere il Comune dinnanzi alla CTP?

RISPOSTA:

Se come potrebbe sembrare in un primo momento   l’attribuzione della nuova rendita catastale non è avvenuta tramite auto attribuzione della nuova rendita catastale mediante il procedimento DOCFA,  e se non vi è la prova della formale notifica della rendita catastale da parte del Catasto, si dovrebbe ammettere che  la mera conoscenza della rendita catastale da parte del contribuente non avrebbe di per sé rilevanza, stante che è solo con la notifica che il contribuente è stato  messo nelle condizioni per esercitare il proprio di diritto di difesa. Stando così le cose non troverebbero quindi corretta  applicazione né le sanzioni né gli interessi moratori, giusta la previsione formulata dall’articolo 74 della legge 342 del 2000.

Infatti, tale disapplicazione degli elementi accessori, sanzioni ed interessi, potrebbe caso mai non essere effettuata nel sol caso potesse ritenersi che il contribuente abbia voluto dolosamente sottrarsi al maggior pagamento, specie quando vi è  un grossa diversità fra la rendita catastale utilizzata rispetto a quella risultante dagli atti catastali. A mio avviso tale sproporzione si ha quando, come nel caso in esame, la differenza fra rendita presunta utilizzata e quella successivamente attribuita supera il 30 per cento, così come ipotizzata dal margine di tolleranza stabilito dal comma 1 dell’articolo 11 del D.Lgs.n.504/92 che prevede in tale ipotesi l’applicabilità della maggiorazione del 20 per cento.

Analizzando attentamente il comportamento assunto dal contribuente nel caso descritto,  si intravede la malafede del contribuente stante:

a)      che ha provveduto a modifiche strutturali del fabbricato rilevanti così da dover modificare la rendita catastale, ai sensi di quanto previsto dalla seconda parte del comma 4 dell’articolo 5 del D.lgs.n.504/92;

b)      il contribuente era comunque a conoscenza della esistenza di una maggiore rendita catastale, come peraltro asserito da codesto Comune;

c)       esiste una rilevante discrepanza fra la rendita catastale utilizzata e quella attribuita, differenza che supera il limite di tolleranza stabilito dal comma 1 dell’articolo 11 del D.lgs.n.504/92.

Forse anziché la sanzione di infedele denuncia doveva essere applicata la maggiorazione del 20 per cento, ma io credo che il quadro descritto porti a ritenere la sussistenza della malafede del possessore diretta ad eludere almeno il pagamento corretto del proprio carico tributario.

Per le ragioni anzidette sembra non potersi accogliere la richiesta del contribuente, lasciando caso mai alla fase contenziosa la risposta a

 

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