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ICI 2006

DOMANDA:
43. Nel caso di assegnazione alloggi costruiti da cooperativa Edilizia a proprietà divisa, avendo riscontrato:

  a.. la residenza anagrafica da parte di alcuni futuri assegnatari e/o la loro occupazione desunta da denunce TRSU presentate;
  b.. la presentazione delle denunce antiterrorismo (con cessione di fabbricati a titolo di comodato) risalente ad un periodo successivo di mesi ma tuttavia precedente alla data di accatastamento degli alloggi e alla data
di stipula dell'unico atto notarile di assegnazione e rogito;
  c.. premesso che non esistono altri documenti cartacei attestanti la consegna degli immobili ai soci assegnatari, anche se in via provvisoria, (a seguito ns. richiesta scritta  la parte ci produce i soli certificati
antiterrorismo);


1) si chiede se è corretto far decorrere la soggettività passiva a carico degli assegnatari dalla data di stipulazione dell'atto notarile o se si deve considerare il momento della presa in consegna fisica dell'immobile
(residenza, denuncia TRSU, certificato antiterrorismo).  Ma se la normativa ICI precisa che obbligato a presentare la dichiarazione è anche il titolare di un diritto reale di abitazione, ravvisabile pure nel socio della coop. Edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria,  nel ns. caso non trattasi di soci assegnatari immessi nel solo possesso di fatto e godimento ovverosia la sola detenzione degli immobili? Facendo presente che le denunce antiterrorismo (comunicazioni di cessioni fabbricati ai sensi della L.191/78) non hanno valore probante ai fini I.C.I.

2) nell'ipotesi in cui la soggettività passiva decorra dalla detenzione fisica dell'immobile, considerando che alcuni assegnatari hanno dichiarato ai fini ICI solamente a decorrere dalla data dell'atto notarile, chiedo se è
legittimo accertare costoro retroattivamente alla data della detenzione dell'immobile (un anno prima).
RISPOSTA:

Nonostante il ministero delle Finanze abbia ritenuto il passaggio della soggettività passiva sin dal momento della assegnazione, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha invece ritenuto per un problema del tutto identico riguardante gli assegnatari di alloggi pubblici a riscatto che il passaggio avvenga dalla data della stipula dell'atto notarile e ciò per il principio stabilito dallo articolo 2643 del codice civile (Corte di Cassazione n. 654 del 2005).
Ora, io sto suggerendo ai Comuni se i  pagamenti sono corretti non ha importanza chi paga, ma se non vi sono pagamenti regolari il soggetto che deve rispondere è la cooperativa e ciò sino alla stipula dell'atto notarile. Infatti, i diritti reali sono riconosciuti solo dal momento della trascrizione in conservatoria.

In conclusione, in caso di "vuoto" temporale dello adempimento deve essere chiamata ad adempiere la cooperativa.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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