corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:
41. Società cooperativa Il ……. (BS) una comunicazione dove ci informano di ritenersi esenti dal pagamento dell’ICI da 2006 con la seguente motivazione: “…in base alle disposizioni dell’art.7, comma 2-bis del d.l. 203 del 30/09/2005, convertito con modificazioni dalla L. 248/05, e al comma 133 della L. 266/05, essendo ONLUS di diritto ai sensi del d.lgs.460/97…”. Preciso che nel ns. regolamento non è prevista l’esenzione per le ONLUS e la cooperativa “Il Gabbiano” ha sempre versato l’ICI in quanto cooperativa a responsabilità limitata che gestisce nel ns. comune una casa di riposo. Ritengo che, nonostante le modifiche apportate alla normativa in fatto di esenzione ICI la posizione del contribuente non sia variata e che quindi loro debbano comunque versare l’imposta essendo una cooperativa sociale. Le chiedo quindi conferma di ciò. Da una visura della Camera di Commercio del 2002 risultava essere una società cooperativa a responsabilità limitata ma qual è l’esatta natura  della “società cooperativa sociale - ONLUS”  definizione che riportano nella loro intestazione? E’ il caso che richieda una visura camerale aggiornata?
RISPOSTA:

La Sua interpretazione è corretta. Infatti, la lettera i) dell'articolo 7  del D.lgs.n.504/92 esclude dal beneficio tutte le società, comprese dunque le cooperative anche se sociali. Infatti, mentre gli enti non commerciali sono ora inseriti nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 del DPR 917/86 le società cooperative sono inserite nella lettera b  del predetto comma. In conclusione, pur essendo le cooperative sociali ONLUS ai sensi del D.Lgs.n.460/97 non possono beneficiare della esenzione ICI, salvo nei comuni che volontariamente abbiano recepito la facoltà di ampliamento delle agevolazioni prevista dallo articolo 21 del predetto decreto

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.