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ICI 2006

DOMANDA:

35. il nostro comune ha emesso avviso di liquidazione ICI per l’anno 2001 ad un nostro utente, titolare di immobile gruppo D a valore contabile, che ha pagato in misura corretta (sulla base della dichiarazione) l’ammontare complessivo dell’imposta, ma ripartendola in maniera squilibrata versando un imposta molto inferiore in acconto e colmando la differenza a saldo.

Lo studio che assiste il nostro utente ha contestato (senza tuttavia impugnare) l’avviso sostenendo che tale ripartizione è stata necessaria ed è dovuta la fatto che l’unica variazione contabile relativa all’anno 2001 si riferisce al disavanzo da fusione allocato in sede di approvazione di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2000 con assemblea dei soci del 12/07/2001. dunque, essendo l’approvazione del bilancio successiva al versamento dell’acconto ICI, l’utente non avrebbe potuto effettuare il conteggio dell’imponibile totale comprensivo della variazione in aumento per disavanzo d fusione e pertanto tale importo è stato conteggiato solo nel saldo 2001.

Ora, a prescindere dal fatto che questo valore era già conosciuto prima della data di approvazione del bilancio (così almeno mi hanno assicurato degli esperti del settore, dato che il bilancio di una spa deve essere preventivamente depositato e tra l’altro la seduta di approvazione del 12 luglio era stata preceduta da una datata 29 giugno 2001 andata deserta), mi chiedevo, per prima cosa a partire da quale anno di imposta debba essere computato questo costo incrementativo  (la circolare 144/E/1997 al punto 5 recita “I costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell’anno X, influiscono sull’ammontare del valore soltanto a decorrere dall’ICI dovuta per l’anno X+1”…questo disavanzo di fusione deve essere considerato come contabilizzato nell’anno 2000?) e, se esiste una normativa (io non l’ho trovata) che permetta di versare l’ICI con una ripartizione diversa da quella valida per tutti gli altri contribuenti.
RISPOSTA:
il suo ragionamento è corretto. Infatti, le variazioni positive e negative del valore contabile hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. E' altresì vero che l'acconto ed il saldo sono in astratto nella stessa misura (salvo che il presupposto sia non annuale ma per diverso periodo). Forse il professionista voleva dire che essendo stato formalmente approvato il bilancio dopo il 30 giugno poteva essere riconosciuto l'errore scusabile. Scusabilità invece che non può essere riconosciuta in quanto la norma non condiziona il valore contabile alla approvazione del bilancio ma al valore del cespite, quale risulta dalle scritture contabili (scheda dei cespiti ammortizzabili). Dovrebbe sapere il professionista che molto spesso si verifica per contrasti fra soci che non si riesce ad approvare il bilancio, ma non per questo si sospende il pagamento dei tributi, non solo comunali ma anche quelli erariali (IVA, IRES).

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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