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ICI 2006

DOMANDA:

33. Come a Lei già accennato varie volte la ditta ….. a cui è stato affidato il servizio di accertamento/liquidazione dell'ICI sta applicando la "regola" che identifica come area pertinenziale la sola area che risulti graffata in catasto.

Tenuta in stretta considerazione della Sua opinione espressa durante il primo incontro presso la sede Municipale, la Giunta Comunale intende comunicare alla Ditta…. che l'area pertinenziale è tale se è destinata in modo durevole al servizio o ad ornamento del fabbricato anche se accatastata separatamente a patto che vi siano soddisfatte le seguenti condizioni previste dall’articolo 817 del codice civile :

1) Condizione Oggettiva (per esempio ll'area risulta recintata o sull'area vi è un posto macchina o la piscina....) 

2) condizione Soggettiva (cioè identità del proprietario)

L'onere della prova di tale situazione è lasciata al contribuente che attraverso la presentazione di fotografie o quant'altro, dimostri il soddisfacimento di quanto sopra.

Considerato che la presa di posizione dell'Amministrazione Comunale potrebbe portare ad un importante scontro con la ditta…., sono con la presente a chiedere il Suo aiuto al fine di formulare in modo corretto e senza fraintendimenti,  l'intenzione dell'Amministrazione Comunale anche con un cenno alla Sentenze della Corte di Cassazione che aderiscono a tale orientamento.

Inoltre chiediamo se l'orientamento dell'Amministrazione formulato dopo la stipula del contratto e dopo l'emissione degli atti ICI, può essere considerato legittimo o no, visto che la ditta IRTEL ha già anticipato verbalmente che non sarà d'accordo. 

(N.B.: aggiungo inoltre che la Giunta Comunale intende sottoscrivere una delibera con la quale ufficializzare l'orientamento che deve adottare l'Ufficio Tributi)

RISPOSTA:

La Corte di cassazione con più sentenze ha affermato che le aree sono prive di rilevanza oggettiva ai fini ICI e ciò indipendentemente dal fatto che essere risultino o meno graffate al fabbricato nel catasto urbano. In particolare si segnalano le  sentenze della Corte di Cassazione nn.  17035 del 2004 e 19375 del 2003.

TRIBUTI LOCALI
  Imposta comunale immobili (ICI)

LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 2 d.lg.

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 2 del d.lg. n. 504 del 1992, il quale esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione alla cosa della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra cosa, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato come pertinenza un giardino asservito al fabbricato mediante recinzione in muratura, e ciò nonostante l'avvenuto frazionamento catastale, perché ritenuto destinato al servizio ed ornamento del fabbricato medesimo).

Cassazione civile, sez. trib., 17 dicembre 2003, n. 19375

Com. Rovigo c. Fracasso e altro

In tema di i.c.i., l'art. 2 (comma 1, lett. a) d.lg. n. 504 del 30 dicembre 1992, che definisce la nozione di fabbricato, esclude l'autonoma imponibilità delle aree pertinenziali, in quanto presuppone l'accezione di pertinenza secondo l'art. 817 c.c. - e cioè, la destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio ed all'ornamento di un'altra -, non escludendo la qualità di pertinenza dell'area soltanto per la distinta iscrizione in catasto della medesima e del fabbricato: circostanza che ha esclusivo rilievo formale.

Cassazione civile, sez. trib., 26 agosto 2004, n. 17035

A.P. e altro c. Com. Trento

Il Comune, in quanto titolare del rapporto tributario ha il diritto-dovere di pretendere che gli atti impositivi debbano essere rivisti alla luce delle sopra esposte indicazioni, obbligando la Ditta a tale comportamento, senza che essa debba pretendere alcun indennizzo, stante che con tale decisione il Comune non procura ma anzi mira ad evitare un danno.

Una delibera di indirizzo della Giunta, nei limiti delle massime da tali sentenze, pare utilissimo per giustificare il comportamento successivo in sede gestionale sia da parte del funzionario responsabile che da parte della Ditta appaltatrice.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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