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ICI 2006

DOMANDA:

32. Viene accertato l’omessa denuncia e versamento di un fabbricato con destinazione abitativa mediante il controllo con l’archivio catastale. Il contribuente si giustifica motivando l’omessa denuncia in attesa della sentenza che verra’ pronunciata dalla corte di appello (sezione penale) in data 3/01/2002. L’appello fu proposto dai contribuenti imputati avverso una precedente sentenza rilasciata dal tribunale di Bergamo che li condannava per reato di abuso d’ufficio e truffa.  In sintesi i fabbricati vennero edificati su terreno agricolo con regolare concessione edilizia i cui proprietari non erano coltivatori agricoli.  A tal fine la domanda di concessione veniva presentata da coltivatori agricoli che risultavano affittuari del terreno anche se di fatto non lo coltivavano. Secondo lei l’esenzione puo’ essere riconosciuta nell’intervallo di tempo sino al 3/01/2002?

RISPOSTA:
L’obbligazione tributaria colpisce la situazione di fatto, a nulla rilevando che l’oggetto impositivo sia o meno regolare. Quindi, in attesa di sentenza definitiva soggetto obbligato è colui che risulta titolare del diritto reale al momento della emanazione degli atti impositivi. Nel caso di annullamento di tale diritto mediante sentenza definitiva troverà applicazione il principio di cui all’articolo 1458 del codice civile per il quale l’efficacia della sentenza è retroattiva, ma sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi, fra i quali è da ricomprendersi il Comune, con la conseguenza che il proprietario spogliato del diritto di proprietà avrà diritto di avere la restituzione del tributo corrisposto richiedendolo giudizialmente al nuovo proprietario.

 

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