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ICI 2006

DOMANDA:

23. Un contribuente ha richiesto a questo Comune un  rimborso ICI per alcune annualità, in quanto non ha applicato l’aliquota ridotta per l’immobile occupato dal figlio. Questo ufficio esaminando la pratica, viene a conoscenza che il contribuente risulta essere proprietario di due terreni aventi come destinazione in PRG “C2 – residenziale a bassa densità”.    

Come asserito dall’Ufficio Tecnico Comunale in una nota trasmessa all’ufficio tributi, “….Tali aree ricadono integralmente in fascia di rispetto autostradale e pertanto risultano di fatto inedificabili. L’eventuale edificazione (di sole opere opere accessorie) può avvenire previa autorizzazione in precario da parte della società Autostrade. Il Volume edificabile derivante dalle aree potranno essere trasferite ai lotti contigui……”

A questo punto si chiede: in tre righe scritte ci sono tre ipotesi di edificabilità, perché è pur vero che tali terreni si trovano in fascia di rispetto, ma se su tale area (attualmente non edificata) è possibile fare opere accessorie o tanto più trasferire la volumetria, un valore tale area, allo stato attuale, dovrà pur averlo. si chiede, vista la sua esperienza nel settore, un parere su come comportarsi in questi casi e se è opportuno applicare, in tali casi, una percentuale di abbattimento al valore venale e quindi quantificarla.

RISPOSTA:
La fascia di rispetto stradale pur avendo un potenziale valore è da considerarsi rurale, determinandosi un vincolo assoluto di inedificabilità e ciò secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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