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ICI 2006

DOMANDA:

21. L’Ente è in gestione diretta dell’imposta ICI e nel Regolamento sono state inserite alcune agevolazioni, fra cui l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali anche per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.

Un contribuente si è rivolto al Garante per ottenere l’annullamento in autotutela di una sanzione emessa per un comportamento squisitamente omissivo.

Per completezza e semplicità interpretativa, riporto un estratto della risposta che l’ufficio ha allo stesso garante inoltrato in ottemperanza alla sua richiesta di chiarimenti:

“Viene contestata la debenza della sanzione emessa a seguito della comunicazione di concessione in uso gratuito dell’immobile al figlio prodotta soltanto in data 08.07.2004 allo scopo di poter usufruire dell’aliquota ridotta: il D.lgs. 472/97, all’art.5, comma 4 (comma aggiunto dall’art. 2 D.lgs. 5 giugno 1998, n. 203) indica che “è dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”.

Tale concetto viene ripreso e confermato con l’art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 ed, indirettamente, precisato nell’art. 7 del D.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, laddove, aggiungendo il comma 5 bis all.art. 6 del D.lgs. 475/97, prevede che:

“non sono … punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo”.

Leggendo l’art. 14 del D.lgs. 504/92 alla luce di queste ultime disposizioni, le sanzioni previste dal comma 3 possono essere irrorate solo se dette violazioni contrastano con l’attività di accertamento dell’ufficio comunale e sono quindi di carattere tributario e non formale. Si ricorda inoltre che allo stesso art. 14 del D.lgs. 504/92, così come sostituito dall’art. 14 del D.lgs 473/97, prevede il beneficio della riduzione ad un quarto solo per le sanzioni collegate al tributo e nel caso di specie la riduzione è stata applicata rilevando che l’applicazione dell’aliquota agevolata piuttosto dell’aliquota ordinaria vada ad incidere direttamente sull’ammontare dell’imposta.

Per completezza e semplicità interpretativa, si vuole ricordare la dinamica che ha portato all’emissione della suddetta sanzione:

-          in data 22 marzo 1991 il sig. XXXXX acquista in regime di comunione di beni l’immobile sito in CH., via _______;

-          contestualmente alla dichiarazione dei redditi, nel 1993 dichiara ai fini ICI l’immobile al 100% e paga, correttamente, la relativa imposta al 100% per lo stesso anno 1993 ed i successivi 1994, 1995, 1996, 1997, 1998;

-          in data 11.10.2004 viene liquidato l’anno d’imposta 1999, con notifica del 16.12.2004, atto successivamente (28.01.2005) annullato in autotutela in quanto il sig. XXXXX chiede di estendere retroattivamente la concessione in uso gratuito al figlio, inserita a valere dall’anno d’imposta 2003, per la quota di proprietà del 50% dell’immobile di cui sopra.

Insospettisce la quota di possesso indicata, ma gli anni d’imposta 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 vengono comunque liquidati sulla base della dichiarazione originariamente (1993) prodotta dal contribuente e notificati in data 28 e 29 aprile 2005. Emerge, invece, che l’immobile era inteso in comproprietà con il coniuge YYYYY e che la stessa, in data 11.01.1999, aveva trasferito la propria residenza in Chiavari, nell’immobile di proprietà di che trattasi: su istanza del contribuente si provvede, pertanto, a rivedere la posizione dei due coniugi (la sig.ra YYYYY in data 12.12.1998 presenta dichiarazione ai fini TARSU e al contempo, pur essendo stata resa edotta delle responsabilità penali derivanti da falsa dichiarazione, chiede la riduzione per persona singola. Tale riduzione viene tolta d’ufficio in data 18.01.2001 in quanto dal 11.01.1999 residente insieme al figlio ZZZZZ).

Viene quindi inserita d’ufficio la comunicazione della signora YYYYY, calcolata la sua imposta, considerati come suoi i maggiori versamenti a suo tempo effettuati dal coniuge e rimborsata la quota eccedente, provvedendo al contempo ed emettere sanzione per omessa – leggasi tardiva ex D.lgs. 471, 172, 173/97 – comunicazione di concessione in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado (figlio) a giustificazione dell’inserimento della stessa a valere dal 1999 allo scopo di applicare fin da tale anno d’imposta l’agevolazione prevista dal regolamento (agevolazione che ha portato al rimborso, effettuato, della maggiore imposta pagata).

Tale sanzione risulta pagata nei 60 giorni dalla notifica senza impugnazione ante la competente Commissione Tributaria Provinciale, possibilità chiaramente indicata nell’atto stesso.

Tale sanzione riporta nella causale la motivazione “omessa comunicazione di concessione in uso gratuito a parente di primo grado in linea “retta” ed è da intendersi riferita al comportamento omissivo del contribuente tale da ostacolare, come ha ostacolata, la normale attività di controllo dell’ufficio.

Il Regolamento Comunale, a pena di illegittimità, non può esprimersi in merito alle sanzioni previste dalla legge in quanto l’art. 59 del D.lgs. 446/97 elenca espressamente i punti ove è possibile intervenire e nulla dice in merito alla possibilità di sanzionare o meno i comportamento omissivi del contribuente”.

Il Garante ha in seguito deliberato per “l’attivazione della procedura di autotutela ai fini dell’annullamento del provvedimento di irrogazione amministrativa emesso” e giudicato contraddittorio il comportamento dell’ufficio nel momento in cui, su richiesta del contribuente, considera l’applicazione dell’agevolazione dal momento del, verificato, possesso dei requisiti e non dal momento della comunicazione.

In base a tale delibera il contribuente ha prontamente presentato richiesta di rimborso della sanzione pagata.

Allo scopo di risolvere il problema esposto ed evitare nel futuro problemi similari, chiedo un parere sia in merito alla valenza di tale delibera ed ai reali poteri del garante, sia in merito al comportamento dell’ufficio che, ad oggi, ha preferito inserire le comunicazioni dal momento dell’esistenza dei requisiti per l’agevolazione (annullando avvisi già notificati ed erogando sanzioni per omessa/tardiva comunicazione), ritenendo tale scelta più favorevole e rispettosa dei diritti del contribuente rispetto a quella operata da altri comuni che confermano gli avvisi ed inseriscono l’agevolazione dal giorno in cui vengono comunicati i requisiti.

RISPOSTA:

In via preliminare, si fa rilevare che secondo l’avvocatura generale dello Stato (parere n. 116905 del 29 ottobre 2001 pubblicato sulla stampa specializzata ma non sul sito ministeriale) non ha competenza sui tributi locali. Altresì, si precisa che la richiesta dell’esercizio della autotutela  in tema di tributi comunali è da proporsi al Comune in quanto titolare della potestà impositivi, così come precisato dal Ministero delle Finanze con la risoluzione 1/DPF del 29 gennaio 2002. Del resto l’autonomia del Comune è prevista specificatamente dall’articolo 2 quater, comma 1-ter del D.L. n. 564/94 convertito nella legge 656/94, modificato in tal senso dalla legge n. 28 del 1999. Un eventuale provvedimento di annullamento emesso dal Garante risulterebbe quindi giuridicamente inesistente  per incompetenza assoluta. Se poi si considera che il provvedimento sanzionatorio riveste carattere definitivo diviene ancora più stabile l’obbligazione sanzionatoria descritta. Del resto, anche nel merito, il comportamento assunto da codesto comune pare pienamente conforme ai principi generali del diritto.

 

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