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ICI 2006

DOMANDA:

20. Ho visto la sua risposta del 30 gennaio 2006 e volevo concludere il discorso per poter procedere più tranquillamente nel dare una risposta negativa alla contribuente che chiede il riconoscimento della ruralità del fabbricato ad uso abitazione pur avendo un reddito complessivo che raggiunge l'importo di Euro 86.000.= formato per lo più da redditi di partecipazione (nella società di cui il marito è titolare) (il reddito agrario ammonta a Euro 231).

Preciso che l'iscrizione nei ruoli previdenziali c'è in quanto ha presentato l'attestazione dell'INPS e viene superato abbondantemente anche il limite dei 3000 mq in quanto ha un allevamento di daini. 

Mi è rimasto ancora un dubbio.

** E' certo che per il riconoscimento della ruralità del fabbricato ai fini ICI non devo tenere in considerazione anche la normativa che riguarda la figura dell'imprenditore agricolo a titolo professionale ove si considerano solo i redditi da lavoro?

**Devo fare riferimento ESCLUSIVEMENTE all'art. 9, comma 3 del D.L. n. 557/93 CONVERTITO DALLA LEGGE 133 DEL 2004? 

RISPOSTA:

I criteri di individuazione degli edifici rurali sono diversi risperro a quelli atti ad individuare l'imprenditore agricolo a titolo professionale . Le riporrto qui sotto la lettera d) del comnma 3. Certamente non pretenda di convincere chi non vuol pagare. Infatti, si dice che non c'é peggior sordo di chi non vuol sentire:

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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