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ICI 2006

DOMANDA:

14. L'Art. 7 comma 2-bis della L. 248/2005 dispone che l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.

Si chiede a questo proposito se l'esenzione operi fino dal 1993 o dalla data di entrata in vigore della legge n. 248/2005 alla luce, anche, del disposto dell'art. 1 comma 133 L. finanziaria 2006.

 Si chiede inoltre se l'immobile di proprietà della Comunità montana accatastato come B1    e adibito a casa di riposo per anziani, i quali versano una retta regolarmente fatturata dall'Ente in esenzione di IVA, possa essere considerato esente dall'ICI.

RISPOSTA:

Se è vero che tale norma ha valore di interpretazione autentica e quindi retroattiva (anche se dubbia è la legittimità costituzionale della norma, come forse sarà eccepito), non incide sulla permanenza dell'obbligo di pagamento dell'ICI della Comunità Montana e ciò per il fatto che l'ampliamento dell'esenzione è connesso alla fattispecie di cui alla lettera i) dell'articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 mentre l'esenzione che interessa la Comunità montana è quella indicata alla lettera a) del predetto articolo, fattispecie questa non modificata della norma e limitata agli immobili destinati esclusivamente ad attività istituzionali e non anche a quelle commerciali (nel caso descritto infatti la casa di riposo è attività imprenditoriale e quindi commerciale).

Secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione i soggetti elencati nella lettera a), in quanto non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articicolo 74 del DPR 917/86, fra i quali le Comunità Montane, non possono essere considerati Enti non commerciali non aventi oggetto esclusivo o princcipale l'esercizio di una attività commerciale, così da non poter rientrare anche nella esenzione di cui alla lettera i).

Anche per tale motivo la norma in esame può considerarsi illegittima, ma finché non è eccepita la sua illegittimità costituzionale è doveroso rispondere nel senso sopra riportato, così da riconfermare il precedente mio parere di assoggettabilità.

 

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