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ICI 2006

DOMANDA:

10. Avendo i requisiti richiesti, il regolamento Ici del nostro comune prevede l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille per gli immobili ad uso abitativo risultanti non locati da oltre due anni come previsto dall'articolo 2 della  legge 431/1998. Abbiamo avuto un curatore fallimentare che alla chiusura della procedura ha chiesto di conoscere se l'aliquota del 9 per mille, quando ne esistano i presupposti, deve essere applicata anche nel caso di procedure concorsuali. Sarebbe importante conoscere il vostro parere in merito.

RISPOSTA:

Il secondo periodo del comma dell’articolo in argomento così dispone:

I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Ora, la norma sembra voler permettere ai comuni una applicazione punitiva dell’ICI quando la non locazione dell’immobile abitativo dipenda da una scelta volontaria del possessore perché in tal modo sottrae dal mercato un bene, così impedendo il soddisfacimento di un bisogno impellente per la collettività. Ora, pur essendo la scelta applicativa lasciata alla piena libertà del singolo comune, parrebbe non corrispondente alla finalità della norma applicare l’aliquota maggiorata nei casi in cui il non uso dell’immobile non dipenda, come nel caso prospettato, dalla volontà del possessore.

E’ per tale motivo che si ritiene che tale maggiorazione non debba trovare applicazione nei casi di immobili abitativi attratti in procedure concorsuali, essendo tale assoggettamento finalizzato alla vendita e non alla locazione dell’immobile.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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