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ICI 2006

DOMANDA:

9. Il regolamento comunale in vigore dal 2000 all'art. 5 equiparava l'immobile dato in uso gratuito ad un familiare, all'abitazione principale quindi con diritto alla aliquota agevolata e alla detrazione: l'ICI per gli anni 2001 e 2002 è stata calcolata usufruendo delle agevolazioni previste dal regolamento.

Il contribuente quest'anno ha ricevuto avvisi di liquidazione in cui si contesta il parziale versamento dell'imposta dovuto al mancato riconoscimento delle agevolazioni per immobile dato in uso gratuito al figlio. Il problema nasce dal fatto che il comune sostiene di non aver ricevuto comunicazione dell'uso gratuito concesso al figlio del contribuente: questo è vero, ma il comune ne con regolamento ne con delibera ha disciplinato le modalità per usufruire delle agevolazioni previste, inoltre nel regolamento non era prevista la predisposizione di moduli (che il comune sostiene di aver  comunque messo a disposizione dei cittadini presso gli Uffici comunali, si fa comunque presente che il contribuente non rsiede nel comune di Brunate)o altro per l'informazione al comune dell'uso concesso al familiare. In sintesi il comune ha semplicemente previsto l'agevolazione come sopra, ma non ha in alcun modo dettato le modalità per poterne usufruire.

il nostro quesito è il seguente: il comune, vista la propria inattività nella puntuale disciplina delle agevolazioni concesse per gli immobili dati in uso ai familiari, può comunque ritenersi legittimato a respingere un' istanza di annullamento contenente le precisazioni di cui sopra?

trattandosi di autotulela, volendo potrebbe intervenire anche essendo scaduti i termini?il contribuente è comunque intenzionato a rivolgersi al garante.

RISPOSTA:

Il tema descritto trova risoluzione alquanto interessante nella sentenza sotto riportata, che credo al momento unica in materia. In sintesi, con la previsione nel regolamento di tale agevolazione sorge a favore del contribuente che si trova nella condizione ipotizzata nel regolamento un diritto di natura soggettiva, che non può venir meno per l'inadempimento delle formalità previste da parte del titolare del diritto.

Ulteriore motivo di tale riconoscimento retroattivo sta nel fatto, sempre secondo tale sentenza, che i regolamenti comunali, non hanno presunzione di conoscenza che vale solo per la legge e dalla data della Sua pubblicazione sulla G.U.

Ovviamente il Comune non può essere obbligato ad annullare gli atti in argomento, essendo l'autotutela una attività solo facoltativa per la Pubblica Amministrazione.

Ne consegue che nel caso di mancata adesione alla istanza di autotutela al contribuente non resta che proporre ricorso tempestivo alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, Sezione 01, sentenza 60/1/05 del 30 marzo 2005 (condizioni per l’ottenimento delle agevolazioni ICI per il comodato a parenti deciso dal Comune).

Pur avendo condizionato il Comune l’applicazione delle agevolazioni ICI per il comodato a parenti alla presentazione di una richiesta, non si può affermare che in assenza di tale richiesta  il diritto alla agevolazione non sussista, così che è deve essere accolto il ricorso proposto dal contribuente che dimostri di avere proceduto ad un minor versamento ICI, avendone i requisiti, pur non avendo il medesimo adempiuto formalmente alle prescrizioni imposte dal Comune per la relativa applicazione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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