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ICI 2006

DOMANDA:

3. Un contribuente ha presentato al catasto una variazione di superficie nel 1990 per ampliamento dell'immobile di suo possesso. Il catasto, nel 1999, accoglieva la richiesta e ne comunicava, tramite notifica, la nuova rendita.

Nel frattempo il contribuente richiedente aveva cambiato residenza senza peraltro preoccuparsi di darne comunicazione al catasto. Pertanto la notifica, per il catasto, risultava comunicata.

Questo Ente, sentito il catasto, ha emesso avvisi di liquidazione con sanzioni ed interessi ai quali, il contribuente, ha opposto ricorso. Vorremmo sapere un vostro parere in merito

RISPOSTA:

Risposta: In base ai dati trasmessi non risulterebbe condivisibile la tesi espressa dal Catasto, in quanto il procedimento seguito dal predetto Ufficio non risulterebbe conforme a quanto indicato dall’articolo 60 del DPR 600 del 1973 che qui sotto si riporta:

 

Articolo 60

Notificazioni.

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'
art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
f) le disposizioni contenute negli articoli
142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale (1) .
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2003 ,n. 360 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica.

 

In conclusione, se le cose stanno nel modo descritto, e se comunque non si è in grado di dimostrare la regolarità della notifica e ciò sulla base delle indicazioni fornite da detto articolo, le sanzioni come pure gli interessi non possono trovare applicazione, così come previsto dall’articolo 74 della legge 342 del 2000.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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