corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:

2.Vorrei sapere se la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo. Il mio caso è quello del figlio che deve pagare avvisi di liquidazione ICI a partire dall'anno 1993. Farà la rinuncia il 09.01.2006.

RISPOSTA:

La rinuncia ha si efficacia retroattiva, ma deve essere fatta nel modo sotto indicato e non può essere fatta quando sia stata tacitamente accettata per fatti concludenti:

Codice Civile (1942)

Art. 519

LIBRO SECONDO
Delle successioni.
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni.
CAPO VII
Della rinunzia all' eredità.

Dichiarazione di rinunzia.

[I]. La rinunzia all'eredità [ 320 comma 3, 374 n. 3,524-527] deve farsi con dichiarazione [ 1350 n. 13], ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione [ 456], e inserita nel registro delle successioni [ 52, 53 att.; 133 trans.].
[II]. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finchè, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

 

Codice Civile (1942)

Art. 476

LIBRO SECONDO
Delle successioni.
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni.
CAPO V
Dell' accettazione dell' eredità.
Sezione I
Disposizioni generali.

Accettazione tacita.

[I]. L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede [ 477, 478, 527,2648 comma 3].

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.