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TRIBUTI LOCALI
  Rifiuti solidi urbani

LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 64 d.lg.
LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 70 d.lg.
LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 71 d.lg.
LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 76 d.lg.

In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, prevede una procedura semplificata che consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, sicché la scelta di non presentare per una annualità di imposta successiva alla prima una denuncia di variazione ha il significato di un rinnovo implicito della dichiarazione originaria. Un siffatto meccanismo non esclude che l'infedeltà della dichiarazione sia accertata in un anno successivo al primo, con applicazione delle sanzioni comminate per il caso di denuncia infedele dal comma 2 dell'art. 76 - che al comma 1 prevede invece sanzioni per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione: in tale ipotesi occorre semmai verificare, sulla base di un accertamento di fatto, se ricorra una "infedeltà della dichiarazione" ovvero una "omessa denuncia di variazione".

Cassazione civile, sez. trib., 11 febbraio 2005, n. 2821

Com. Piombino c. Soc. Lucchini Siderurgica e altro

Giust. civ. Mass. 2005, f. 2