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Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in Suppl. ordinario n. 210/L, alla Gazz. Uff. n. 302, del 29 dicembre 1998). - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Articolo 31

Norme particolari per gli enti locali.
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1999. é altresì differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.
2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è versata alle regioni e province stesse secondo le modalità di cui all'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari ai comuni nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'art. 36, comma 1, lettera h ), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entità della spesa corrente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il contributo di cui all'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della Provincia e del Comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del Comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il comma 1 dell'art. 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'art. 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'art. 71: a ) per il 2000 il 6 per cento del valore; b ) per il 2001 il 12 per cento del valore; c ) per il 2002 il 18 per cento del valore; d ) per il 2003 il 24 per cento del valore".
6. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;
c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.
7. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998. I comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle finanze.
8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.
9. Al comma 1 dell'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'imposta di registro la determinazione definitiva è effettuata solo nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001".
10. Il Fondo stanziato sull'unità previsionale di base 3.1.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - capitolo 1610 - relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per effetto dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è definitivamente quantificato in lire 41.650 milioni annue ed accorpato nel fondo ordinario, mantenendo comunque l'originario vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 49, comma 1, lettere a ), b ) e c ), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di in azione programmato per il 1999 avviene con i criteri e le finalità di cui all'art. 49, comma 1, lettera a ), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'art. 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalità sono altresì destinate risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001.
13. I contributi attribuiti a comuni e province negli anni 1996, 1997 e 1998 ai sensi dell'art. 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.
14. Il n. 2) della lettera e ) del comma 143 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè la lettera a ) del comma 2 dell'art. 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
15. Fino al 31 dicembre 1999 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni sono affidati al competente ufficio del pubblico registro automobilistico.
16. Il termine fissato al 1° gennaio 1999 dall'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 60, è differito al 1° gennaio 2000.
17. Al primo periodo del comma 4 dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 3 dell'art. 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono soppresse le parole: ", in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi,".
18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'art. 60, comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un anno.
19. All'art. 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 24, comma 1, lettera b ), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "luglio 1999".
20. Il comma 1 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.
22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito.
23. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3- bis , del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.
24. All'art. 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: "all'intendenza di finanza" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999".
25. La lettera g ) del comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:
" g ) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale".
26. Al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" g- bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g ), nè superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui all'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche con effetto retroattivo, nonchè determinare criteri e modalità di definizione agevolata.
28. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'art. 2, comma 3- bis , del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonchè l'art. 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione".
29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo art. 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE; fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 ed il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999.
30. All'art. 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "erogazione di acqua" sono inserite le seguenti: "e servizi di fognatura e depurazione". Al n. 127- sexiesdecies ) della tabella A , parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "comma 3, lettera g ), del medesimo decreto" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione".
31. All'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis . I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi".
32. La lettera f ) del comma 2 dell'art. 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
33. All'art. 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2- bis . L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo".
34. La disposizione di cui all'art. 51, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta nel senso che anche le somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti locali per i quali operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica di cui all'art. 14- bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, devono, all'atto della loro erogazione, essere depositate presso l'ente gestore della tesoreria dell'ente mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime di eccezione resta fermo l'obbligo del versamento delle somme nelle contabilità speciali infruttifere. Per i mutui stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge è consentito il mantenimento del deposito delle somme mutuate presso l'istituto mutuante.
35. All'art. 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza" sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme a specifica destinazione" sono inserite le seguenti: "presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 68, comma 1, e".
36. All'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente comma:
"I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purchè esaurite alla data del 31 dicembre 1997".
37. A decorrere dall'anno 1999, i proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del Comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'art. 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 34 per cento alla Provincia di Como, del 16 per cento alla Provincia di Lecco, del 50 per cento al Ministero dell'interno. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del Comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province di Como e Lecco possono essere destinate, d'intesa con i comuni interessati, per opere pubbliche e interventi di salvaguardia ambientale anche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni.
38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società possono partecipare, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: Comune di Campione d'Italia, Provincia di Como, Provincia di Lecco, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco; resta esclusa la possibilità di partecipazione al capitale della società per altri comuni. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verrà stipulata fra il Comune di Campione d'Italia e la società di gestione della casa da gioco.
39. Alla nota 1 dell'art. 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, le parole: "essa è dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente". L'esclusione dal computo dell'ammontare imponibile contenuto nell'ottavo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, deve intendersi applicabile non solo qualora l'esercizio della casa da gioco sia delegato ad un soggetto istituito dall'ente pubblico a cui è riservato per legge l'esercizio del gioco purchè l'ente esercente oltre ad essere obbligato al versamento dei proventi di gioco abbia personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale e sia soggetto passivo delle imposte sui redditi, ma anche in caso di gestione commissariale delle case da gioco con autonomia amministrativa e contabile rispetto all'ente titolare delle case medesime.
40. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000; conseguentemente il termine di cui al comma 5 dell'art. 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 settembre 1999.
41. Fermo restando quanto disposto dall'art. 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi.
42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
43. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del Comune, individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva".
44. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: "con riferimento alle caratteristiche originarie".
45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprire 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'art. 5- bis , comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.
49. é esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.
50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78- bis e 79 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, nonchè i commi 61 e 62 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.