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TRIBUTI LOCALI Rifiuti solidi urbani

Cassazione civile , sez. trib., 18 aprile 2000, n. 4944

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA
Composta dai magistrati
Michele Cantillo - Presidente -
Giulio Graziadei - rel. Consigliere
Mario Cicala - Consigliere
Giuseppe Marziale - Consigliere
Simonetta Sotgui - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministero, per
legge difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la
medesima domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
ricorrente
contro
Comune di Brescia, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato
in Roma, via della Ferratella n. 41, presso l'avv. Romolo Andreini,
che lo difende per procura in calce alla copia notificata del
ricorso;
resistente
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia n.
284 del 4 marzo - 14 maggio 1998;
sentiti
il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa; l'avv.
Criscuoli, per la ricorrente, e l'avv. Andreini, per il resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generalo
Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto dei
ricorso.


Fatto

Il Ministero della pubblica istruzione nel febbraio 1989 ha citato dinanzi al Tribunale di Brescia il Comune di Brescia, sostenendo di noti dover corrispondere la tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, con riguardo agli edifici adibiti a scuole materne statali, in ragione dell'obbligo del convenuto, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1968 n.444, di provvedere alle "spese normali di gestione" di detti edifici; ha chiesto un accertamento negativo della debenza della tassa medesima e la condanna del Comune al rimborso della somma di lire 10,500.000. per tale titolo versatagli.
Il Tribunale ha respinto la domanda, escludendo che le spose di cui al predetto art. 7 comprendessero la tassa in questione, La Corte d'appello di Brescia ha respinto il gravame del Ministero, ritenendo applicabile lo ius supervienis di cui alla legge 11 gennaio 1996 n. 23 in relazione alla riferibilità della domanda anche al periodo successivo a quello per il quale era stato reclamato il rimborso di somme pagate, e rilevando che l'art.3 di detta legge, nell'elencare le spese di pertinenza dei comuni in ordine alla gestione di quegli edifici, non fa menzione dell'indicata tassa municipale, l'Amministrazione della pubblica istruzione, con ricorso notificato il 17 luglio 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Brescia; con due connessi motivi torna a sostenere che le spese normali di gestione delle scuole materne, alle quali debbono provvedere i comuni ai sensi dell'art. 7 della citata legge dei 1968 e poi dell'art. 107 del d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, includono tutti gli esborsi indispensabili per il funzionamento delle sedi delle istituzioni scolastiche, così abbracciando il costo dei servizio di rimozione dei rifiuti, e elio analoga portata deve attribuirsi all'art. 3 della sopraggiunta legge n. 23 dei 1996, ove fa riferimento, sempre addossandole ai comuni, alle "spose varie d'ufficio".
Il Comune di Brescia ha replicato con controricorso.

Diritto

Il ricorso è infondato.
Nella disciplina della scuola materna statale, di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 444, sono a carico dello Stato, al sensi dell'art. 6, gli oneri per la costruzione, l'attrezzatura e l'arredamento degli edifici, mentre sono a carico dei comuni, ai sensi dell'art. 7, la manutenzione., il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici stessi.
Detto art, 7 è stato riprodotto, senza sostanziali modificazioni, con l'art. 107 del d.lg. 16 aprile 1994 11. 297.
Le spese normali di gestione, alla luce della natura delle altre spose enumerate dalle citate norme e della riferibilità, della specificazione "degli edifici" a ciascuna voce dell'elenco, sono da ritenersi le spese occorrenti in via ordinaria per preservare i fabbricati scolastici nella loro consistenza e destinazione, non dunque le spese necessarie poi, l'effettivo svolgimento delle attività d'istruzione, che restano di pertinenza dello Stato.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo le previsioni degli artt. 268 e 269 dei r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (modificati dal d.P.R. 10 settembre 1982 n. 9-15 e dal d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989 n. 144), e poi degli arti. 58 e segg. del d.lg. 15 novembre 1993 n, 507, integra tributo afferente non all'immobile, ma all'attività produttiva di rifiuti esercitata dall'occupante o detentore dell'immobile medesimo; è quindi dovuta in dipendenza della concreta utilizzazione del fabbricato e non può rientrare fra le spese di gestione dì esso.
La legge 11 gennaio 1996 n. 23, sull'edilizia scolastica, devolve ai comuni, con l'art. 3, in attuazione dell'ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142, la realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a scuole materne, e fa carico ai comuni medesimi "anche delle spese varie d'ufficio e per l'arredamento, e di quelle per le utenze telefoniche ed elettriche, per la provvista dell'acqua e dei gas, per il riscaldamento ed i relativi impianti".
Tale norma inequivocamente amplia le incombenze dei comuni, ed inoltre, nella parte in cui fa su dì loro gravare oneri attinenti all'effettivo uso degli edifici scolastici, quali quelli relativi alle predette utenze e forniture, introduce specifiche deroghe al principio della ripartizione, fra i comuni medesimi e lo Stato, delle spese rispettivamente riguardanti la gestione degli edifici e la gestione delle attività d'istruzione.
Il carattere eccezionale di tali deroghe osta ad un'esegesi estensiva o ad un'applicazione analogica della norma stessa, quando demanda ai comuni le "spese varie d'ufficio", e quindi esige d'interpretare la relativa espressione in linea con il significato letterale, vale a dire riferita alle spese generali (similari a quelle di arredamento) che occorrano per rendere effettiva la destinazione dì determinati locali a sodo di scuole, senza alcuna possibilità di comprendere oneri derivanti dal concreto espletamento dell'attività scolastica, quali quelli inerenti alla rimozione dei rifiuti.
Anche nella legge n. 23 dei 1996, dunque, mancano disposizione in base alle quali l'Amministrazione della pubblica istruzione possa sottrarsi al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (o possa su altri riversarla), con riguardo alle istituzioni scolastiche che all'Amministrazione stessa facciano capo.
La conseguenziale debenza della tassa in questione, in assenza di previsione contrario, anche per le scuole materne statali, trova conferma nel rilievo generale che la tassa medesima configura un prelievo di tipo tributario, e che quindi la tesi dell'Amministrazione, traducendosi nell'abrogazione di una situazione di esenzione (in presenza di tutti i requisiti occorrenti per l'insorgere della corrispondente obbligazione), non potrebbe prescindere da un'apposita disposizione che sia inserita nella specificata normativa del tributo o comunque ad esso faccia riferimento.
In conclusione., superandosi la problematica inerente al ricadere dei rapporto in contestazione nella, normativa del 1968 ovvero (quantomeno in parte) in quella del 1996, si dove respingere il ricorso.
La novità del quesito affrontato rende equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Roma, 9 febbraio 2000

LS 14 settembre 1931 n. 1175 art. 268 R.D.
LS 14 settembre 1931 n. 1175 art. 269 R.D.
LS 18 marzo 1968 n. 444 art. 6 L.
LS 18 marzo 1968 n. 444 art. 7 L.
LS 16 aprile 1994 n. 297 art. 107 D.LG.
LS 11 gennaio 1996 n. 23 art. 3 L.



>> Note: <<

- Non si rinvengono precedenti in termini.