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TRIBUTI LOCALI Rifiuti solidi urbani

Cassazione civile , sez. trib., 27 novembre 2002, n. 16785

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Massimo ODDO - Consigliere -
Dott. Eugenio AMARI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI
5, presso lo studio dell'avvocato LODOVICO VISONE, difeso
dall'avvocato ANTONIO SCUDERI, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI RIVELLO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA G. D. TIEPOLO 21, difeso dall'avvocato
BRUNELLO MILETO, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 69-99 della Commissione tributaria regionale
di POTENZA, depositata il 02-06-99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21-01-02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il resistente, l'Avvocato MILETO, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

Rocco Russo, con atto del 29 marzo 1997, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza la cartella di pagamento n. 7002264, notificatagli il 7 febbraio 1997, con la quale il Comune di Rivello gli aveva intimato di versare L. 618.000 a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa al 1996: per suffragare l'impugnativa, dedusse che lo alloggio di cui la contestata tassazione afferiva era privo di arredi e non utilizzato, e che, pertanto, non producendo esso rifiuti per obiettive condizioni di non utilizzabilità, il tributo revocato in discussione era da ravvisare non dovuto.
La commissione adita, con sentenza del 20 maggio 1998, rigettò il reclamo.
Sull'appello del Russo, la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza del - 2 giugno 1999, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice rilevando non aver lo appellante "dato adeguata prova di mancato smaltimento di rifiuti":
evidenziò, al riguardo, che "la circostanza richiamata dal contribuente che l'alloggio era privo di arredi (non) può costituire condizione sufficiente a dimostrare la non utilizzabilità dell'immobile", in una situazione in cui questo, in incontestatamente "allacciato alla rete si servizi pubblici", si rivelava senz'altro suscettibile di essere "arredato e disarredato" a discrezione del relativo titolare.
Rocco Russo ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza da ultimo citata, non notificata.
Il Comune di Rivello resiste al ricorso, notificatogli il 10 dicembre 1999, con controricorso del 13 gennaio 2000.

Diritto

1) - Rocco Russo, con il primo motivo di ricorso, deduce che la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata andrebbe ravvisata passibile di cassazione siccome inficiata da "violazione e falsa applicazione di legge (art. 269 d.p.r. 10.09.82 n. 915, art. 62, comma 2, d.lgs. 15.11.93 n. 507, circolare Min. fin. n. 65-E del 22.6.94)".
Il ricorrente, sulla premessa che "la tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si configura,........., come un corrispettivo in forza del quale chiunque occupi oppure conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti concorre a sopportare pro quota ed in relazione ad una tariffa parametrata ad alcuni particolari indici,........., il costo di erogazione del servizio", prospetta, innanzi tutto, che "l'art. 62 del d.lgs. 507-93, (mentre) conferma che il presupposto dell'occupazione o detenzione di locali in uso esclusivo o riservato ha carattere di presunzione della potenzialità o attitudine (...) di produzione di rifiuti, reca (peraltro) disposizioni innovative che consentono di escludere con certezza, in determinata situazioni, la previgente presunzione assoluta di produzione di rifiuti...", e, in particolare, esclude l'operatività di tale presunzione con riferimento ai "casi in cui si verifica una obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata";
fa presente, quindi, che "la circolare emanata dal Ministero delle Finanze n. 65-E del 22.6.94 per dettare criteri uniformi di applicazione" della disposizione surrichiamata "annovera espressamente i casi di alloggi non arredati.. che vengono considerati equipollenti al caso di alloggi non allacciati ai servizi di rete"; denuncia, pertanto, essere erronea e viziata da violazione di legge la sentenza impugnata per aver "mostrato di ritenere che esclusivamente il mancato allaccio ai servizi di rete costituisca dimostrazione di una oggettiva inutilizzazione del bene", perché sia la documentata assenza di arredamento, sia la comprovata mancata abitazione dell'immobile in controversia avrebbero dovuto essere ritenuti indici della certa relativa "inettitudine alla produzione di rifiuti".
La così articolata doglianza non merita di essere attesa.
In proposito, soccorrono i seguenti rilievi.
A) - Le circolari della p.a. hanno natura di atti amministrativi interni, sicché la relativa violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ.
(cfr., in tal senso, ex multis, Cass. Sez. III civ., sent. n. 1793 del 3.3.1999).
Alla stregua di siffatta enunciazione, è da tenere per prospettata inutiliter la violazione della circolare del Ministero delle finanze richiamata nell'intitolazione del delibato mezzo di gravame.
B) - L'art. 62, comma 2, d.lgs. 15.11.1993 n. 507, nello statuire che "non sono soggetti alla tassa (per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) i locali e le aree che... risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità...", sottrae all'imposizione discussa gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità.
Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato, soprattutto quando risulti allacciato ai c.d. servizi di rete (elettrico, idrico, etc.), si rivela bensì inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile, e, pertanto, non può essere ravvisato sottratto alla tassazione in argomento alla stregua del dettato della più sopra citata disposizione legislativa.
C) - Le considerazioni di cui alla lettera precedente rendono manifesta l'infondatezza degli assunti articolati nell'esaminato primo mezzo di ricorso e comportano inevitabilmente la reiezione di questo.
2) - Rocco Russo, con il secondo mezzo di gravame, denuncia la riscontrabilità nella sentenza impugnata di "violazione e falsa applicazione di legge (art. 269 d.p.r. 10.09.82 n. 915, art. 62, comma 2, d.lgs. 15. 11. 93 n. 507, circolare Min. Fin. n. 65-E del 22.6.94)", nonché di "omessa motivazione", lamentando, in buona sostanza che "il Giudice dell'appello ha omesso di decidere in ordine" a sue deduzioni intese ad evidenziare che egli, avvalendosi di una facoltà riconosciutagli dalla prima delle norme come sopra accampate violate, "sin dall'aprile del 1994 aveva chiesto la cancellazione dai ruoli della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", e che, ad onta di ciò, "il Comune, che pure non aveva fornito, dopo tale data, alcun servizio allo interessato, per il semplice fatto che l'immobile di sua proprietà non produceva rifiuti in quanto non utilizzato, ha continuato ad imporgli la relativa tassa".
La censura, con la quale, in definitiva, si adduce la ravvisabilità nella sentenza impugnata di un'omissione di pronuncia su uno dei motivi dello appello devoluto alla cognizione della commissione tributaria regionale, non può trovare accoglimento.
Il giudice del merito, giusta quanto evidenziato dalla ratio decidendi della sua qui contestata pronuncia, riprodotta in narrativa, ha escluso che la dedotta mancata concreta utilizzazione dell'immobile di cui trattasi debba essere ravvisata suscettibile di importare la relativa sottrazione alla tassazione in argomento.
Alla luce del dato in questione, e tenuto conto del fermissimo orientamento giurisprudenziale, senz'altro condivisibile, e dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui l'omissione di pronuncia non viene a configurarsi ove ricorrano gli estremi di un rigetto implicito degli assunti prospettati dalle parti (cfr., al riguardo, ex aliis, Cass. Sez. II civ., sent. n. 702 del 22.1.2000, id., sent. n. 3435 dell'8.3.2001), è da ritenere che la commissione anzidetta abbia, non già pretermesso l'esame del motivo di appello considerato ma, sanzionato la relativa reiezione nella implicitamente, ma inequivocamente, riscontrata inidoneità dei fatti posti a base delle proposte istanze di cancellazione dai ruoli a legittimare la richiesta di sottrazione dello alloggio in controversia alla discussa imposizione.
3) - Corollario di quanto precede è che il ricorso, siccome correlato a motivi non accoglibili, deve essere rigettato.
4) - Le spese seguono la soccombenza, e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente nelle spese, che liquida in 75, 00 euro, oltre 400,00 euro di onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 21 gennaio 2002

LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 62 D.LG.



>> Note: <<

- Non si rinvengono precedenti in termini.