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Documento n. 14 di 20

TRIBUTI LOCALI
  Rifiuti solidi urbani

Costituzione Repubblica art. 3
Costituzione Repubblica art. 24
LS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 l.
LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 71 d.lg.
LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 72 d.lg.
LS 27 luglio 2000 n. 212 art. 7 l.
LS 26 gennaio 2001 n. 32 art. 6 d.lg.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche nella cartella di pagamento il Comune ha l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa. L'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione, infatti, non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall'art. 71, comma 2 bis, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, comma aggiunto dall'art. 6 d.lg. 26 gennaio 2001 n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 l. 27 luglio 2000 n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli art. 3 e 24 cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento.

Cassazione civile, sez. trib., 12 agosto 2004, n. 15638

Com. Ortona c. Buzzelli

Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8