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PRATICA : ____________


Documento n. 1 di 1

TRIBUTI LOCALI
    Rifiuti solidi urbani

vedi massime stessa classificazione

Codice Civile (1942) art. 2697
LS 10 settembre 1982 n. 915 art. 2 D.P.R.
LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 62 D.LG.
LS 22 febbraio 1994 n. 146 art. 39 L.

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, fra l'altro, quelli "derivanti da lavorazioni industriali". Su tale disciplina deve ritenersi che non abbia inciso l'art. 39 l. 22 febbraio 1994 n. 146, il quale ha assimilato i rifiuti "speciali" a quelli urbani, e, pertanto, i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della tassa in questione. L'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle zone anzidette, esentate dalla tassa, spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

Cassazione civile , sez. trib., 02 settembre 2002, n. 12749

Soc. Lanificio Pielle c. Com. Prato

Giust. civ. Mass. 2002, 1621
D&G - Dir. e giust. 2002, 41 76