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PRATICA : ____________


Documento n. 1 di 1

TRIBUTI LOCALI Rifiuti solidi urbani

Cassazione civile , sez. trib., 07 maggio 2007, n. 10362

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
LITOGRAFIA CARTOTECNICA EGIDI S.R.L., in persona del Legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SANTI COSMA E DAMIANO 46, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO
D'URBANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MORICONI CARLO, giusta
delega in calce;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MARTINSICURO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRESTINARI 15 presso lo studio
dell'Avvocato PAPARATTI FERDINANDO, rappresentato e difeso
dall'avvocato D'AMARIO FERDINANDO, giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 93/00 della Commissione Tributaria Regionale
di L'AQUILA, depositata il 26/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/07 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

La Società "Litografica Cartotecnica Egidi s.r.l." ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il Comune di Martinsicuro recuperava la TARSU relativa alle annualità dal 1994 al 1997, deducendo di aver prodotto rifiuti industriali non assimilabili agli urbani(residui di cartone, di pellicole fotografiche, di zinco e di collante) e di aver direttamente provveduto al loro smaltimento, anche perchè il Comune non aveva attivato il relativo servizio.
La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, rigettando con sentenza 26 ottobre 2000, l'appello della contribuente ha ritenuto la assimilabilità dei rifiuti in questione agli urbani "ope legis", L. n. 146 del 1994, ex art. 39, affermando che, pur godendo i titolari di attività economiche operanti su superfici superiori ai 200 mq.
(come la contribuente) di esonero dalla TARSU, coloro che intendevano non corrispondere il tributo dovevano presentare la relativa dichiarazione annuale (ciò che la ricorrente aveva totalmente omesso di fare) a pena di decadenza dalla esenzione.
La Litografica Cartotecnica Egidi s.r.l. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.
Il Comune di Martinsicuro resiste con controricorso.

Diritto

Col primo motivo, adducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente lamenta che i giudici d'appello non abbiano considerato che mancavano i presupposti della imposizione, avendo i funzionari del Comune, che avevano ispezionato lo stabilimento, dato atto a verbale che i residui di lavorazione venivano smaltiti direttamente, anche perchè l'unico cassonetto comunale non sarebbe stato in grado di accoglierne la mole.
Col secondo motivo, adducendo violazione del D.P.R. 915 del 1982, art. 2, la ricorrente contesta la ritenuta assimilabilità dei rifiuti prodotti a quelli urbani, ciò derivando da un accertamento che il Comune deve compiere in concreto.
Col terzo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, la ricorrente lamenta l'applicazione delle sanzioni in una fattispecie caratterizzata da obbiettive condizioni di incertezza.
Il Comune controricorrente eccepisce la inesistenza e/o nullità della notificazione del ricorso in quanto non eseguita presso il procuratore costituito in sede d'appello, a mezzo di assistente UNEP e non di Ufficiale Giudiziario e senza che si desse atto della conformità della copia notificata all'originale del ricorso;eccepisce inoltre la novità della doglianza relativa alla applicazione delle sanzioni, riguardanti comunque un caso di totale evasione, determinato dall'omessa dichiarazione ai fini TARSU. Le eccezioni sono infondate.
Per quanto attiene infatti la notificazione del ricorso, nella specie eseguita a mani di funzionario del Comune addetto a ricevere gli atti, e non del procuratore domiciliatario dello stesso comune, questa Corte che la notificazione del ricorso eseguita, come nella specie, in luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di astratto collegamento con il destinatario determina la nullità, ma non la inesistenza della notifica, che resta sanata con effetto ex tunc dal raggiungimento dello scopo quando vi sia stata costituzione in giudizio dell'intimato cui la notificazione stessa era diretta, ancorchè dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. 11883/91; 15530/2004; 22293/2004).
Quanto alla persona che ha eseguito la notificazione, si trattava di addetto all'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) abilitato del D.P.R. n. 1229 del 1959, ex art. 165 a svolgere attività analoga a quella dell'Ufficiale giudiziario, di cui condivide le funzioni (escluso il compimento degli atti di esecuzione: Cass. 5583/2003); mentre la mancanza di certificazione di conformità della copia all'originale costituisce mera irregolarità, salvo che si provi la difformità della suddetta copia dall'originale del ricorso, mediante produzione della copia incompleta (cfr. Cass. 1446/2006).
Ciò premesso, e passando all'esame del ricorso, lo stesso appare complessivamente fondato.
Prescindendo infatti dalla circostanza, non rilevante ai fini dell'obbligo di corrispondere la TARSU, dello smaltimento in proprio, da parte della ricorrente, dei rifiuti industriali prodotti, il thema decidendum verte sul fatto della tassabilità di tale genere di rifiuti, tassabilità che la sentenza impugnata deduce, in prima battuta, dalla generale assimilazione effettuata "ope legis" di tutti i rifiuti (esclusi gli speciali, i tossici e i nocivi) a quelli urbani, senza necessità di previa deliberazione comunale, stabilita dalla L. n. 146 del 1994, art. 39 che ha abrogato il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 60, in tema di equiparazione dei rifiuti; in secondo luogo perchè nella fattispecie sarebbe stata comunque omessa la relativa dichiarazione, cui tutti coloro che detengono locali sono obbligati ai sensi dell'art. 62 del citato D.Lgs.. Tale impostazione è errata, perchè- oltre alla considerazione che l'abrogato art. 60 non conteneva alcun riferimento ai rifiuti industriali - ma soltanto a quelli"artigianali, commerciali e di servizi" per cui la sua sostituzione con la L. n. 146 del 1994, art. 39, non appare decisiva al fine di dirimere la questione in esame, può osservarsi che l'art. 68 del cit. D.Lgs., laddove impone ai Comuni di regolamentare le categorie di locali ai fini del computo delle tariffe, esclude esplicitamente (lett. f) la tassabilità" delle superfici di lavorazione industriale".
Se dunque non può ulteriormente discutersi del fatto che la L. n. 146 del 1994, art. 39, ha fatto venir meno la previa valutazione di assimilabilità da parte del Comune (Cass. 18087/2004), tale norma ha soltanto escluso la necessità di un provvedimento di assimilazione per quei rifiuti già contemplati dall'abrogatoart. 60, norma che non ricomprendeva tuttavia i rifiuti speciali, rientranti, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, fra i rifiuti "derivanti da lavorazioni industriali" disciplinati dal D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2, e pertanto prodotti in superfici da considerarsi estranee al da computo del calcolo della tassa in questione (Cass. 12749/2002; 19462/2003; 12749/2002).
Essendo dunque le zone dello stabilimento nelle quali si svolgono lavorazioni industriali in ogni caso intassabili, nessuna dichiarazione ai fin i TARSU doveva fare la contribuente, il cui ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Null'altro essendovi da accertare, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo della Società.
Le oscillazioni giurisprudenziali comportano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2007



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