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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005 n.44 (in Gazz. Uff., 1 aprile , n. 75 ) - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2005, n. 88. - Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

Articolo 1

Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni (1)
Art. 1-quinquies.
1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , l' articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 , limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell' articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento.
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge 31 maggio 2005, n. 88.