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Codice Civile (1942)

Art. 2657

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti.
TITOLO I
Della trascrizione.
CAPO I
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.

Titolo per la trascrizione.

[I]. La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza [ 131 ss. c.p.c.], di atto pubblico [ 2699] o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata [ 2703] o accertata giudizialmente [ 215 ss. c.p.c.].
[II]. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero [ 796 ss., 804 c.p.c.] devono essere legalizzati (1).