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TRIBUTI LOCALI
    Imposta comunale immobili (ICI)

LS 2 marzo 1989 n. 69 d.l.
LS 27 aprile 1989 n. 154 l.
LS 30 agosto 1993 n. 331 art. 62 bis d.l.
LS 30 agosto 1993 n. 331 art. 62 sexies d.l.
LS 29 ottobre 1993 n. 427 l.
LS 15 dicembre 1997 n. 446 art. 52 d.lg.
LS 15 dicembre 1997 n. 446 art. 59 d.lg.

In tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma 1, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l'altro, "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune" (lettera g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dagli art. 62 bis e 62 sexies d.l. 30 agosto 1993 n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993 n. 427, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989 n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni "hominis", vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.

Cassazione civile , sez. trib., 03 maggio 2005, n. 9135

Fraccon c. Com. Adria

Giust. civ. Mass. 2005, 6
Finanza locale 2005, 10 109 nota TRIMELONI