Juris data
Archivio selezionato : Codici


Documento n. 1 di 1

Codice Civile (1942)

Art. 817

LIBRO TERZO
Della proprietà.
TITOLO I
Dei beni.
CAPO I
Dei beni in generale.
Sezione II
Dei beni immobili e mobili.

Pertinenze.

[I]. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa [ 1640, 1641].
[II]. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima [ 246 ss., 862 ss. c.nav.].


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Documento n. 1 di 1

Codice Civile (1942)

Art. 817

LIBRO TERZO
Della proprietà.
TITOLO I
Dei beni.
CAPO I
Dei beni in generale.
Sezione II
Dei beni immobili e mobili.

Pertinenze.

[I]. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa [ 1640, 1641].
[II]. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima [ 246 ss., 862 ss. c.nav.].