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IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE Oggetto dell'imposta redditi fabbricati

Imposta reddito persone fisiche - Oggetto dell'imposta - Reddito fabbricati - Costruzioni rurali - Ruralità - Nozione - Criteri - Conseguenze - Fattispecie relativa ad accertamento di maggior valore.

Note brevi

Cassazione Civile, SEZIONE TRIBUTARIA, 29 dicembre 2004, n. 24152

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, C.NE CLODIA 165, presso lo
studio dell'avvocato SILVANA LOMBARDI, rappresentata e difesa
dall'avvocato SERGIO DE MEO, giusta procura speciale in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
- controricorrente -
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 382/99 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI, depositata il 18/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
19/10/04 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito l'Avvocato DE SIMONE (con delega), difensore del ricorrente che
ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato dello Stato RANUCCI, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

Con atto in data 26.5.1994 Armando M.B. donava i propri diritti su alcuni beni immobili siti in ...omissis... e ...omissis..., ai figli M., C. e N.L.; i donatati procedevano alla divisione dei beni in comunione tra loro, mentre Maria e Costantino M.B. trasferivano al germano Natale Luigi i loro diritti su un terreno in ...omissis... pervenuto per successione legittima della defunta madre.
Con riferimento a tale atto l'Ufficio del Registro di Sant'Angelo dei Lombardi, sulla base di relazione di stima sommaria redatta dall'UTE, notificava ai condividenti avvisi di accertamento di maggior valore per ciascuna delle quote loro attribuite, e i contribuenti con tre distinti ricorsi impugnavano quegli atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, che annullava gli accertamenti.
Avverso la sentenza emessa sul ricorso di M.B. proponeva gravame l'Ufficio, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza a 382 depositata il 18.2.2000 e non notificata, accoglieva parzialmente l'appello determinando in L.. 200.000.000, in luogo della maggior somma di L. 317.000.000 accertata dall'Ufficio, il valore della quota di spettanza della contribuente, giustificando il maggior valore accertato rispetto a quanto dichiarato, con il fatto che il fabbricato insistente sul terreno sito in località "...omissis...", non potesse considerarsi "rurale" (e perciò improduttivo di reddito proprio) per le caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dalla relazione UTE, nonché per non aver la M.B. provato la sua qualità di coltivatrice diretta, qualificandosi anzi espressamente nell'atto "casalinga". Per la cassazione della sentenza di secondo grado ha proposto ricorso, notificato il 14.2.2001, la M.B., articolando tre distinti motivi al cui accoglimento si è opposto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con controricorso notificato il 30.3.2001.

Diritto

Con il primo motivo deduce la ricorrente il vizio di "illogicità e contraddittorietà di motivazione per omessa valutazione di atti e documenti", censurando l'impugnata sentenza per aver la CTR escluso la natura "rurale" del fabbricato, e la qualità di coltivatrice diretta di essa contribuente, ignorando l'ampia documentazione prodotta già in primo grado a conferma dell'attività agricola svolta dalla M.B., e in particolare il certificato di attribuzione della partita IVA, risalente al lontano 1983.
Con il secondo motivo la M.B. deduce, come conseguenza dell'errato disconoscimento della qualifica di coltivatrice diretta della contribuente, il vizio di "violazione e falsa applicazione del D.L. 557/1993, anche in relazione all'art. 2135 c.c." insistendo nel sostenere che il fabbricato oggetto di accertamento è sempre stato "strumentale e pertinenziale all'attività agricola" da essa svolta, e che ai fini dell'esclusione di un reddito autonomo dell'immobile si sarebbe dovuto ritenere sufficiente la semplice titolarità di partita IVA.
Con il terzo motivo, infine, lamenta la contribuente la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza di appello sul punto relativo alla determinazione del valore della quota del beni ad essa attribuiti, avuto anche riguardo agli elementi di vantazione e di calcolo forniti con la relazione tecnica di parte. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il carattere rurale di fabbricati, costruzioni e loro porzioni, nonché delle relative pertinenze, carattere, che come assume oggettivo rilievo al fine di considerare detti immobili non produttivi di reddito, carattere, con ogni conseguenza in ordine all'ammissibilità degli avvisi di rettifica previsti dall'art. 52 p.r. n. 131/1986, risulta alla stregua dell'art. 39 lett. a t.u.i.r.(dpr n. 917/1986), e delle corrispondenti norme di riferimento (v. in particolare l'art. 9 d.l. n. 557/1993), dipendente, dalla sussistenza di due condizioni: luna di tipo soggettivo, afferente la persona dell'utilizzatore del fabbricato, che deve essere addetto alla coltivazione, della terra, a alle altre attività specificate dalla norma, e. l'altra, di. tipo oggettivo, riguardante l'immobile, che deve essere "strumentale" all'esercizio di quelle attività, e in quanto tale deve presentare caratteristiche rispondenti alle relative esigenze.
Nel caso di specie il giudice di appello ha negato l'esistenza di entrambe dette condizioni e la decisione è stata dalla ricorrente censurata innanzi tutto sotto il profilo del difetto di motivazione conseguente alla omessa valutazione dei documenti prodotti in giudizio, attestanti la sua qualità di coltivatrice diretta. E però, premesso non potersi assolutamente esaminare i documenti dalla M.B. allegati al ricorso, poiché l'art. 372 c.p.c. espressamente fa divieto di produrre ulteriori documenti nel giudizio di legittimità (fatte salve le eccezioni previste), l'infondatezza della censura in questione inevitabilmente consegue al fatto che l'unico documento in realtà richiamato in ricorso è il certificato di attribuzione della partita IVA, che per un verso è esso stesso assolutamente inidoneo a provare la qualità di coltivatrice diretta della M.B., mentre per altro verso in nessun modo potrebbe comunque incidere sulla valutazione delle caratteristiche intrinseche del fabbricato, così come descritte nell'impugnata sentenza ("....dalla relazione di stima UTE risulta ictu oculi che trattasi di ordinario fabbricato per civile abitazione e non di "beni strumentali all'attività di coltivatrice."), e che valgono di per sè sole ad escludere la natura "rurale" del medesimo, impedendo in tal modo, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. di considerare la questione relativa alla qualità soggettiva della ricorrente, tale da integrare "punto decisivo della controversia".
Nè maggior fondamento presenta il vizio di violazione di legge pure dedotto dalla contribuente con il secondo motivo, fondandosi in tal caso la censura su una affermazione del tutto ingiustificata e priva di sostegno normativo, e cioè la idoneità della semplice titolarità della partita IVA al fine di integrare il requisito soggettivo previsto dal cit. art. 39, e comunque ancora una volta insufficiente a giustificare la pronuncia di annullamento dell'avviso di rettifica, invocata dalla contribuente, perché del tutto ininfluente ai fini dell'accertamento della strumentalità dell'immobile rispetto all'attività agricola in ipotesi svolta dalla M.B., nel caso di specie puntualmente esclusa dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici. A questo proposito è infatti appena il caso di rilevare che l'affermazione della ricorrente, secondo la quale "il fabbricato oggetto di accertamento è sempre stato ed è strumentale e pertinenziale all'attività agricola della M.B.", si risolve in una mera declamazione, del tutto sfornita di adeguato riscontro, e pertanto inidonea a ribaltare le conclusioni esposte dall'Amministrazione Finanziaria a sostegno dell'accertamento.
Quanto al terzo motivo di ricorso, anch'esso è da ritenersi infondato avendo la Commissione Tributaria Regionale, con motivazione certamente sintetica, comunque sufficientemente illustrato l'iter logico seguito nella formazione del proprio convincimento, evidenziando in maniera assolutamente chiara, inequivocabile e non contraddittoria gli elementi ritenuti essenziali ai fini della diversa valutazione attribuita al fabbricato, così come rappresentati per un verso dal carattere non rurale dell'immobile, e per altro verso dalla sua ubicazione in aperta campagna, con apprezzamento di fatto certamente non censurabile in sede di giudizio di legittimità, sulla base di richiami del tutto generici alle risultanze di una relazione tecnica di parte, i cui contenuti restano completamente sconosciuti per questa Corte.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2004.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 DIC. 2004



Nota Redazionale

- Non si rinvengono precedenti in termini. In generale, sulla necessità del collegamento funzionale tra terreni censiti in catasto e unità immobiliare considerata, cfr. Cass. 14 maggio 2003 n. 7445.

LS 22 dicembre 1986 n. 917 art. 39 d.P.R.
LS 31 dicembre 1992 n. 546 art. 7 d.lg.
LS 30 dicembre 1993 n. 557 art. 9 d.l.
LS 26 febbraio 1994 n. 133 art. 9 l.