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TRIBUTI LOCALI
  Imposta comunale immobili (ICI)

Disp. sulla legge in generale (preleggi) art. 15
LS 8 giugno 1990 n. 142 l.
LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 6 d.lg.
LS 30 dicembre 1992 n. 504 art. 11 d.lg.
LS 18 agosto 2000 n. 267 art.107 d.lg.
LS 18 agosto 2000 n. 267 art.109 d.lg.
LS 18 agosto 2000 n. 267 art.274 d.lg.

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 11, comma 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, a tenore del quale "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi", detta - al pari dell'art. 6, comma 1 - disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina degli enti locali di cui alla l. 8 giugno 1990 n. 142, sicché, con riguardo al successivo testo unico sull'ordinamento degli enti locali reso col d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, che all'art. 109 prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio dell'applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui "lex posterior generalis" non derogat priori speciali, confortato, nella specie, dal fatto che l'art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto - alle lettere x) e y) - l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lg. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l'art. 11, comma 4.

Cassazione civile, sez. trib., 15 aprile 2005, n. 7905

Soc. Mobiliare Immob. Fiorentina c. Com. Corciano

Giust. civ. Mass. 2005, f. 6