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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in 1° Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 302, del 31 dicembre). -- Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (1) (2) (3) .
(1) Vedi i commi 3 e 4 dell'articolo 2 e articolo 4 del D.LGS. 12 dicembre 2003, n. 344.
(2) A norma dell'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2004, n. 350 per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005, possono essere applicate le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
(3) Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 351 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i riferimenti a disposizioni contenute in articoli del presente testo unico vigenti prima del 1° gennaio 2005 si intendono alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal comma 349 della medesima legge.

Articolo 43

Immobili non produttivi di reddito fondiario (1).
Art. 43.
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.LGS. 12 dicembre 2003, n. 344. Le disposizioni in esso contenute erano previste dall'articolo 40. Vedi testi previgenti.