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Codice Civile (1942)

Art. 959

LIBRO TERZO
Della proprietà.
TITOLO IV
Dell'enfiteusi.

Diritti dell'enfiteuta.

[I]. L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo [ 820 s.], sul tesoro [ 932] e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [ 840].
[II]. Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni [ 817 ss., 934 ss.].