Servizio di documentazione tributaria Corte Costituzionale Ordinanza del 19/09/2003 n. 431 Intitolazione: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Fabbricati classificabili in categoria catastale D, non iscritti in catasto, appartenenti interamente ad imprese - Determinazione della base imponibile e della tassazione definitiva per il periodo precedente l'accatastamento e/o l'attribuzione della rendita, sulla base delle risultanze delle scritture contabili e/o dei valori di acquisto dei fabbricati - Lamentata diversita' di trattamento rispetto: a) ai fabbricati (categoria catastale D e appartenenti interamente ad imprese) gia' iscritti al catasto; b) ai fabbricati (categoria catastale D e non ancora accatastati) appartenenti ad imprese in misura inferiore al 100%; c) ai fabbricati (categoria catastale D e non ancora accatastati) appartenenti interamente ad altri soggetti; d) ai fabbricati (categoria catastale D e non ancora accatastati) con comproprietari di impresa non imprenditori; e) ai fabbricati (non ancora accatastati) classificabili in altre categorie (non D); f) ai fabbricati (categoria catastale D e non ancora accatastati) appartenenti ad imprese e/o ad altri soggetti - Violazione dei principi di parita' e di uguaglianza, di capacita' contributiva e del diritto al lavoro sotto forma di impresa. Massima: E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 4 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1 del DLG n. 504/92 nella parte in cui, in materia di trattamento tributario per i fabbricati di categoria D, comportano una sperequazione di base imponibile ed imposta dovuta, per uno stesso immobile a seconda che sia posseduto da un'impresa o da soggetti diversi. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria. Testo: Fatto e diritto La societa' G. S.n.c. di G.E. & C. con sede in Potenza Picena (MC), fraz. Porto, nella persona del suo legale rappresentante sig.ra L.G. rappresentata e difesa, nella presente vertenza, dal dott. P.A., iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Macerata, per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, premetteva che in data 1 giugno 1994 la societa' aveva acquistato un fabbricato censito al Catasto dei fabbricati e contraddistinta al Foglio 96 - Particella 165 - Sub 6 (zona censuaria 3) - Categoria Catastale D/8, non ancora accatastato a cui successivamente e' stata attribuita una rendita catastale di L. 5.780.000 (variazione n. 230 del 17 marzo 1994 in atti del 25 giugno 1999), che era stata regolarmente presentata la dichiarazione I.C.I. al Comune di Ancona e che l'Imposta Comunale sugli immobili e' stata versata in base alla rendita presunta per l'ammontare di L. 2.084.000 sulla base delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ma il Comune di Ancona con l'Avviso di liquidazione prot. n. 9195/89999 del 16 novembre 2001, notificato il 12 gennaio 2001, assumendo il parziale pagamento di quanto effettivamente dovuto, determinava una maggiore imposta di L. 1.403.000, oltre ad interessi e sanzioni per un totale di Euro 2.735.000 pari ad euro 1.412,51, che veniva contestato, pero', da detta societa'. Conseguentemente, attesa l'intervenuta emissione del richiamato atto impositivo la nominata societa' contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ancona e notificava copia dell'atto introduttivo del giudizio allo stesso ente territoriale, appena sopra Pagina 1 Servizio di documentazione tributaria Ordinanza del 19/09/2003 n. 431 individuato, in data 16 gennaio 2002, attesa la documentazione prodotta in atti. La predetta societa', come rappresentata e difesa, provvedeva poi a depositare la copia di detto ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ancona in data 16 gennaio 2002 (rif. n. 94/02 del 16 gennaio 2002) come da documentazione agli atti di causa. Tutto cio' avveniva nel termine di legge assegnato dall'art. 22, del d.lgs. n. 546/1992, dando luogo, cosi', alla regolare costituzione della parte ricorrente. Con il proposto gravame la societa' contribuente, contestava integralmente la richiesta di pagamento, come operata, assumendo l'illegittimita' dello stesso atto impositivo. In particolare, con il primo motivo del ricorso eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (che richiama il comma 3, dell'art. 7, d.l. 11 luglio 1992, n. 233 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), per violazione degli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione. Tale comma recita: "Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti a catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02...........". Analizzando la disposizione del decreto legislativo, come sopra riportato, la societa' ricorrente lamentava che tale norma comporta una tassazione definitiva ai fini I.C.I. sulla base delle risultanze delle scritture contabili e/o dei valori di acquisto dei fabbricati esclusivamente per i fabbricati di categoria D, non accatastati ed interamente posseduti da imprese, determinando sperequazioni relativamente al quantum di I.C.I. effettivamente dovuta e versata. Sperequazione poiche' discrimina: a) i fabbricati di cui alla categoria D, interamente di proprieta' ad imprese, a seconda che siano accatastati o meno; b) i fabbricati di cui alla categoria D, non ancora accatastati, a seconda che siano interamente o meno in proprieta' ad imprese; c) i fabbricati di cui alla categoria D, non ancora accatastati, a seconda che siano interamente in proprieta' ad imprese o interamente in proprieta' ad altri soggetti; d) la sperequazione permane fino a che i competenti uffici tecnici non provvedono all'accatastamento. Alla luce delle su esposte considerazioni la societa' G. S.n.c. sollevava, percio', questione di legittimita' costituzionale del d.lgs. n. 504/1992 per violazione degli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione. Con il secondo motivo la societa' ricorrente eccepiva l'illegittimita' dell'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni in quanto emesso nel rispetto delle norme di cui all'art. 5, comma 4, e art. 11, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 504/1992 (che richiama il citato comma 4) che devono essere ritenute illegittime perche' violano i principi costituzionali indicati negli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione. Il comma 4, dell'art. 5, recita: "Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti a catasto.............. il valore e' determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari gia' iscritti". Il comma 1, ultimo periodo, dell'art. 11, dispone che: "......... se la dichiarazione e' relativa ai fabbricati nel comma 4, dell'art. 5, il comune trasmette copia all'ufficio tecnico erariale competente, il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazioni di sanzioni...........". Lamenta la societa' ricorrente che, in linea di massima, per tutti i fabbricati non accatastati si procede alla determinazione dell'I.C.I. in base, alla rendita presunta al fine di rispettare il principio generale di tassazione previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992. Il mancato richiamo ai fabbricati non accatastati, di cui alla categoria D, interamente Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria Ordinanza del 19/09/2003 n. 431 posseduti da imprese fa si che': si ha in capo a queste imprese una tassazione definitiva per il periodo di non accatastamento/non attribuzione della rendita catastale, calcolata sulla base delle risultanze contabili e/o di acquisto; che tali norme comportano (illegittime) sperequazioni relativamente al quantum dell'I.C.I. effettivamente dovuta e versata. Conseguentemente, attese le su esposte ragioni, provvedeva a rassegnare le relative conclusioni. La difesa della societa' ricorrente chiedeva che la Commissione tributaria provinciale di Ancona, in via principale, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 134 e segg. della Costituzione, volesse sollevare la questione di legittimita' costituzionale relativamente ai commi 3 e 4, dell'art. 5 e del comma 1, ultimo periodo, art. 11, d.lgs. n. 504/1992 alla luce dei principi indicati negli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione e nel contempo di dichiarare illegittimo l'avviso di liquidazione ed in subordine l'annullamento. Infine, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, chiedeva vittoria di spese ed onorari. Con lo stesso ricorso, poi, si chiedeva che la discussione della insorta controversia fosse trattata in pubblica udienza. Il Comune di Ancona, in persona del "Sindaco pro-tempore" si costituisce contestando la fondatezza e la legittimita' del ricorso con apposita nota, depositata il 25 febbraio 2002, presso la segreteria della Commissione tributaria di Ancona concludendo per la reiezione del ricorso con ogni statuizione, anche in merito alle spese. Lo stesso ente locale con succesiva memoria illustrativa depositata presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ancona in data 6 agosto 2003 chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. In particolare deduceva che la Societa' era proprietaria per intero, a far tempo dal 1 giugno 1994, dell'unita' immobiliare di categoria catastale D/8 e che l'Ufficio del territorio aveva attribuito la rendita catastale solamente in data 25 giugno 1999, per cui avrebbe dovuto versare l'I.C.I. per l'anno 1995 utilizzando il criterio contabile in osservanza dell'art. 5, terzo comma, del d.lgs. n. 504/1991. Richiamo confermato anche dalla Risoluzione n. 27/E del 9 aprile 1998 del Dip. delle Entrate: Fiscalita' Locale, Serv. I - Div. II. Infine, tutto cio' premesso con riserva di argomentare e dedurre ulteriormente nelle successive fasi del giudizio, rassegnava le relative conclusioni. Si chiedeva che la Commissione tributaria provinciale di Ancona, contrariis reiectis, respingere il ricorso, nonche' dichiarare legittima la procedura inerente l'avviso di liquidazione I.C.I. emesso per l'anno 1995. Tutto cio' allo stato degli atti. Interveniva, cosi', il giorno 19 settembre 2003, fissato per la trattazione della causa, in pubblica udienza, attesa l'istanza, ex art. 33 d.lgs. n. 546/1992, formulata con la proposizione del ricorso stesso nella quale era presente il dr. P.A., per G. S.n.c., ed i dottori G.L. e G.S. per il Comune di Ancona. A questo punto, percio', il presidente della Commissione, provinciale di Ancona, rilevata la regolarita' delle comunicazioni, invitava il relatore della causa ad espone al Collegio i fatti e le questioni della controversia. Successivamente dava la parola al rappresentante della parte contribuente. Il predetto difensore, riponandosi ampiamente alle argomentazioni di cui al ricorso, insisteva per l'accoglimento della domanda pregiudiziale e, nel merito, per l'accoglimento del ricorso. I rappresentanti dell'ente resistente insistevano nella loro tesi evidenziata nella memoria illustrativa e concludevano per la reiezione del ricorso. Ultimata la fase della discussione il Collegio, nella medesima composizione, si rititava in Camera di consiglio per emettere la decisione. M o t i v i Preliminarnente la Commissione dispone la riunione dei ricorsi contraddistinti con i nn. 90-91-92-93 e 94/2002 per connessione soggettiva ed oggettiva. Decidendo in via non definitiva sul ricorso, qui in esame, Pagina 3 Servizio di documentazione tributaria Ordinanza del 19/09/2003 n. 431 osserva che la questione pregiudiziale di illegittimita' costituzionale, sollevata dalla G. S.n.c., con la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, in relazione all'art. 5, comma 3 e comma 4, e all'art. 11, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 504/1992, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Cosituzione, sia rilevante in relazione alla causa di cui trattasi. I richiamati commi del d.lgs. 546/1992 nella parte in cui, arbitrariamente e sostanzialmente, discriminano i fabbricati classificabili nella categoria catastale D, violano i principi costituzionali di parita' ed eguaglianza, di capacita' contributiva, nonche' dei diritti di quanti, cittadini, svolgono attivita' lavorativa, anche sotto forma d'impresa. Osserva la Commissione tributaria adita che il comma 3, il comma 4, dell'art. 5, ed il comma 1, ultimo periodo, dell'art. 11, del d.lgs. n. 546/1992 contengono discriminazioni, ai fini della determinazione della base imponibile su cui determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili, nella parte in cui, arbitrariamente e sostanzialmente, operano distinzioni fra: 1) fabbricati di categoria catastale D appartenenti interamente ad imprese, a seconda se siano accatastati o meno; in tal caso per i fabbricati D non accatastati, interamente appartenenti ad imprese, l'I.C.I. e' dovuta, a titolo definitivo, fino all'anno di accatastamento compreso, sul valore di acquisto e/o risultante dalle scritture contabili, debitamente rivalutato di anno in anno, senza alcuna possibilita' di ricalcolo dell'I.C.I., dovuta in base alla rendita catastale successivamente attribuita. Mentre per i fabbricati D gia' accatastati, sempre ed interamente appartenenti ad imprese, l'I.C.I. e' dovuta sulla rendita catastale attribuita dai competenti Uffici Tecnici, ex comma 2, art. 5, d.lgs. n. 504/1992. Cio' comporta evidenti sperequazioni di base imponibile ed imposta dovuta che si prolungano per un periodo indeterminato e pari ai tempi di accatastamento da parte dei competenti uffici. 2) fabbricati di categoria catastale D, non ancora accatastati, a seconda che siano interamente appartenenti ad imprese o appartengano ad altri soggetti in qualsiasi misura; in tal caso per i fabbricati D non accatastati, appartenenti interamente ad imprese, l'I.C.I. e' dovuta, a titolo definitivo, fino all'anno di accatastamento compreso, sul valore di acquisto e/o risultante dalle scritture contabili, debitamente rivalutato di anno in anno. Mentre per gli stessi fabbricati non accatastati, sempre appartenenti ad imprese, ma in misura inferiore al 100%, l'I.C.I. e' dovuta, a titolo provvisorio, sulla rendita catastale presunta, ex comma 4, art. 5, d. lgs. n. 504/1992, salvo conguaglio in base alla rendita effettiva ex successivo art. 11, comma 1 stesso decreto legislativo. Cio' comporta evidenti sperequazioni di base imponibile ed imposta dovuta per uno stesso fabbricato a seconda che sia posseduto interamente o meno da una impresa. 3) fabbricati di categoria catastale C, non ancora accatastati, a seconda che appartengano interamente ad imprese od appartengano interamente ad altri soggetti. In tal caso per le imprese la tassazione I.C.I. dei fabbricati D non accatastati avviene, a titolo definitivo, in base alle scritture contabili e/o prezzo di acquisto rivalutato fino all'anno di accatastamento compreso, Per gli altri soggetti diversi dalle imprese la tassazione I.C.I dei fabbricati D non accatastati avviene, a titolo provvisorio, in base alla rendita presunta, salvo conguaglio o rimborso da calcolarsi in base alla rendita effettivamente attribuita e senza applicazioni di sanzioni. Cio' determina evidenti sperequazioni sia nella base imponibile che nell'imposta dovuta ed effettivamente versata per uno stesso fabbricato non accatastato a seconda se appartenga ad imprese oppure a soggetti diversi. 4) fabbricati di categoria catastale D, non ancora accatastati, a seconda che appartengano interamente ad imprese oppure non interamente ad imprese ed altri soggetti. In tal caso per le imprese la tassazione I.C.I. dei fabbricati D, di proprieta' esclusiva ed integrale e non ancora accatastati, avviene, a titolo definitivo, in base alle scritture contabili e/o prezzo di acquisto rivalutato fino all'anno di accatastamento compreso. Mentre per le imprese dove esistono comproprietari anche non imprenditori la tassazione I.C.I. dei fabbricati D non accatastati avviene, a titolo provvisorio, in base alla rendita presunta (ex comma 4, art. 5, d.lgs. n. 504/1992) salvo conguaglio o rimborso da calcolarsi in base alla rendita effettivamente attribuita e senza applicazioni di sanzioni. Cio' determina Pagina 4 Servizio di documentazione tributaria Ordinanza del 19/09/2003 n. 431 sperequazioni nella determinazione della base imponibile e nell'imposta dovuta ed effettivamente versata per uno stesso fabbricato non accatastato a seconda che appartenga interamente o proporzionalmente pro-quota ad imprese. 5) fabbricati di categoria catastale D, non ancora accatastati, a seconda che siano interamente appartenenti ad imprese oppure appartengono interamente ad altri soggetti. In tal caso la tassazione I.C.I. dei fabbricati D non accatastati, per le imprese, avviene, a titolo definitivo, in base alle scritture contabili e/o prezzo di acquisto rivalutato fino all'anno di accatastamento compreso ai sensi comma 3, art. 5, d.lgs. n. 504/1992. Mentre per i soggetti diversi dalle imprese la tassazione avviene, per i fabbricati D non accatastati, a titolo provvisorio in base alla rendita presunta (ex comma 4, art. 5, d.lgs. n. 504/1992) salvo conguaglio o rimborso da calcolarsi in base alla rendita effettivamente attribuita (ex art. 11, comma 1, d.lgs. n. 504/1992) e senza applicazioni di sanzioni. Cio' determina evidenti sperequazioni nella determinazione della base imponibile e nell'imposta dovuta ed effettivamente versata per uno stesso fabbricato non accatastato a seconda che appartenga interamente ad imprese oppure interamente a soggetti diversi. 6) fabbricati di categoria catastale D, non ancora accatastati ed interamente posseduti da imprese rispetto a tutti gli altri fabbricati di diverse categorie, non ancora accatastati, appartenenti ad imprese e/o ad altri soggetti. In tal caso le imprese che possiedono interamente fabbricati non accatastati di categoria D effettuano la tassazione I.C.I. a titolo definitivo in base alle scritture contabili e/o prezzo di acquisto rivalutato fino all'anno di accatastamento compreso. Mentre per tutti i soggetti, incluse le imprese, che possiedono fabbricati non accatastati, appartenenti a categorie diverse rispetto alla D, oppure sono soltanto comproprietari di fabbricati non accatastati ed appartenenti alla categoria D) (ex punto 4), la tassazione I.C.I. avviene, a titolo provvisorio, in base alla rendita presunta, salvo conguaglio o rimborso da calcolarsi in base alla rendita effettivamente attribuita e senza applicazioni di sanzioni. Cio' determina evidenti sperequazioni nella determinazione della base imponibile e nell'imposta dovuta, poiche', stante le diverse statuizioni contenute negli artt. 5 ed 11, del d.lgs. n. 504/1992, generalmente l'imposta da corrispondere e' sempre parametrata alla rendita catastale attribuita, eccezione per i fabbricati non accatastati di categoria D purche' appartenenti ad una impresa. Tale discriminazione e' costituzionalmente illegittima tanto che, ai fini dell'imposta di registro, la tassazione in base alle rendite catastali attribuite e' estesa anche a tutti i fabbricati non ancora accatastati di qualunque categoria, ex art. 12, comma 2-bis, legge n. 154/1988 ed art. 52, d.P.R. n. 131/1986, riconoscendo nella sostanza, oltre che nella forma, un identico trattamento impositivo, a prescindere dall'avvenuto accatastamento. Da quanto precede si nota la disparita' di trattamento delle diverse situazioni, come sopra prospettate. Ritiene questo Collegio di condividere quanto sollevato dalla Societa' ricorrente e di investire della questione la Corte costituzionale in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali, come sollevate con il ricorso da parte della "G. S.n.c. di G.E. & C.", sospendendo il giudizio e pronunciando la seguente ordinanza. P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 e art. 11, comma 1, ultimo periodo stesso decreto, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione; Sospende conseguentemente il giudizio in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione sollevata, previa notifica della presente ordinanza alle parti in giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' previa comunicazione delle medesime ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pagina 5