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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in 1° Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 302, del 31 dicembre). -- Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (1) (2) (3) .
(1) Vedi i commi 3 e 4 dell'articolo 2 e articolo 4 del D.LGS. 12 dicembre 2003, n. 344.
(2) A norma dell'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2004, n. 350 per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005, possono essere applicate le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
(3) Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 351 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i riferimenti a disposizioni contenute in articoli del presente testo unico vigenti prima del 1° gennaio 2005 si intendono alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal comma 349 della medesima legge.

Articolo 42

Costruzioni rurali (1).
Art. 42.
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate (1);
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 32.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.LGS. 12 dicembre 2003, n. 344. Le disposizioni in esso contenute erano previste dall'articolo 39. Vedi testi previgenti.