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Documento n. 8 di 26

PROCEDIMENTO TRIBUTARIO (Nuovo)
    Parti
        intervento e litisconsorzio

Codice procedura civile art. 103
LS 31 dicembre 1992 n. 546 art. 23 d.lg.
LS 31 dicembre 1992 n. 546 art. 29 d.lg.
LS 31 dicembre 1992 n. 546 art. 51 d.lg.
LS 31 dicembre 1992 n. 546 art. 54 d.lg.

In tema di contenzioso tributario, il rapporto di pregiudizialità sussistente tra la controversia promossa avverso il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile da parte dell'ufficio del territorio e la controversia promossa avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta, calcolata sulla base di detta rendita, emesso dal Comune (nella fattispecie, i.c.i.), anche se abbia dato luogo all'opportuna riunione dei processi ed alla pronuncia di un'unica sentenza, non è idoneo, in ragione del diverso ambito soggettivo - essendo il Comune carente di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale - ed oggettivo - essendo diversi i rapporti giuridici in contestazione e le causae petendi - a rendere le controversie medesime inscindibili, comportando una situazione di mero litisconsorzio facoltativo improprio. Pertanto, l'omessa impugnazione in via principale, da parte dell'ufficio del territorio, della statuizione sulla controversia pregiudiziale, entro il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 51 del d.lg. n. 546 del 1992, comporta il passaggio in giudicato della statuizione medesima, senza che possa assumere rilievo in contrario, nel caso di proposizione dell'appello da parte del Comune, l'eventuale proposizione del gravame dell'ufficio - da ritenere inammissibile per tardività - nel maggior termine prescritto per l'appello incidentale dall'art. 54 del citato d.lg. n. 546 del 1992.

Cassazione civile , sez. trib., 10 settembre 2004, n. 18271

Min. fin. e altro c. Enel e altro

Giust. civ. Mass. 2004, 9