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Documento n. 1 di 7

BONIFICA
  Consorzi

Codice civile (1942) art. 862
Codice civile (1942) art. 863
Codice civile (1942) art. 2070
Codice civile (1942) art. 2135
Codice civile (1942) art. 2195
LS 30 maggio 1955 n. 797 art. 33 d.P.R.
LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 18 l.
LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 35 l.
LS 29 settembre 1973 n. 597 art. 28 d.P.R.
LS 31 marzo 1979 n. 92 art. 6 l.

La natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale svolta dai consorzi di bonifica (rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in relazione all'art. 35 della stessa legge) va accertata non sulla base di criteri generali ed astratti - come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dagli art. 33 del d.P.R. n. 797 del 1955 e 6, lett. b), della legge n. 92 del 1979 o, in tema di determinazione del reddito agrario, dall'art. 28 del d.P.R. n. 597 del 1973 - ma, in conformità all'enunciazione del comma 1 dell'art. 2070 c.c., posta in necessario collegamento con gli art. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell'attività effettivamente esercitata da tali enti (pubblici economici), da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva.

Cassazione civile, sez. lav., 5 maggio 2001, n. 6313

Cons. bonif. Riviera berica c. Inps

Giust. civ. Mass. 2001, 929
Informazione previd. 2001, 1040